Ciclismo - Preparazione al Ciclismo

Scusi, e le istruzioni ?
di Mos� Necchio

Quale elettrodomestico, piccolo o grande che sia: televisione, telefono cellulare, aspirapolvere, ecc. avete acquistato recentemente ? Oppure: avete acquistato un giocattolo per il vostro bimbo o da regalare al bimbo di un vostro amico ? Parlo di un pelouche oppure un semplice sonaglio.
Vi chiederete: ma cosa sta dicendo.
Che nesso c�� tra bicicletta e giocattoli o altri beni di consumo ?
Un attimo di pazienza e sveleremo l�arcano.
Tra tutti questi beni, bicicletta compresa, che i tecnici di marketing definiscono "Beni di consumo" esiste, o dovrebbe esistere, un comune denominatore: cio� la presenza di un "Libricino". E si, signore e signori, tutto quanto viene venduto in Italia deve, o dovrebbe, essere accompagnato da un manuale d�uso che ne illustra funzionamento, utilizzo, ecc. Addirittura la legge italiana prevede, attraverso il DLgsl 115/1995, l�obbligatoriet� di fornire a corredo di tutto quanto venduto al consumatore le informazioni indispensabili a comunicare il corretto utilizzo ed alla manutenzione del bene. Non parliamo delle norme comunitarie che, considerando giustamente la salute e la tutela del consumatore, prevedono test, procedure ed altro che vanno ben oltre la produzione e la fornitura del manuale. Riformulando la domanda d�apertura questa volta in tema ciclistico: avete acquistato recentemente un�intera bicicletta, accessori da destinare a quella che gi� possedete, abbigliamento, strumentazione, ecc. ? Avete trovato a corredo anche il manuale d�uso ? Posso, attraverso una piccola indagine svolta tra i ciclisti della mia citt�, anticipare la risposta: Si ! per il 50% dei casi. Ed il rimanente 50 % ? Affrontiamo per gradi quali sono le diverse implicazioni derivanti dalla presenza o meno del fatidico "Libricino" o "Pezzo di carta". Da un punto di vista legale, la legge stabilisce che la responsabilit� per danni a cose e persone derivanti da un�errata utilizzazione del bene sia da attribuire al costruttore/produttore. Tuttavia, seppur la stampa ne ha dato poco risalto, in seguito ad un contenzioso derivante da un danno subito da un collega ciclista che giustamente ha richiesto un procedimento giudiziario, si � svolto qualche tempo fa un processo che ha portato all�emissione di una sentenza clamorosa. Questa, emessa dai giudici veronesi (Trib.Verona 23 Febbraio 1995), ha stabilito tra le altre cose che: "� responsabile del danno il rivenditore che commercializza un macchinario privo di libretto di istruzioni ..." creando un precedente che immagino abbia preoccupato non poco tutti coloro che producono e/o commercializzano cicli o parti di essi. Avete letto bene: anche chi commercializza ! Il vostro negoziante di fiducia non pu� e non deve deresponsabilizzarsi per le parti che commercializza, assembla, modifica e vi propina. La legge impone che (ma al di sopra di questa dovrebbe esserci la seriet� e la deontologia professionale) anche il negoziante deve garantire la bont� e l�idoneit� all�utilizzo della merce che vende. Quindi civilmente responsabile a risarcire eventuali danni subiti dal suo cliente. Avete notato che sulla maggior parte delle apparecchiature che ci circondano � impresso un simbolo con riportato, seppur un po� stilizzato, la dicitura "CE" ? Il "marchietto" comunica a tutti noi consumatori che l�apparecchio, la macchina, il giocattolo, il capo di abbigliamento, ecc. � stato costruito, verificato e certificato secondo quanto le norme comunitarie prevedono a riguardo per quella classe di bene: industriale o di consumo che sia. In breve, le norme comunitarie stabiliscono una serie di procedure e verifiche finalizzate a massimizzare il fattore di sicurezza intrinseco del bene a salvaguardia della salute dell�utilizzatore. Ad esempio, secondo la "Marcatura CE", il costruttore � tenuto a produrre, qualora venisse richiesto dalle autorit� competenti in corso di indagine, un "Fascicolo tecnico" che illustra calcoli, test di durata, ragioni tecniche, ecc. che hanno portato il progettista ad adottare quella o quell�altra soluzione. Inoltre, ogni bene venduto deve avere a corredo un manuale di istruzioni che comunichi all�utilizzatore le modalit� ed i limito di impiego, i rischi derivanti da un utilizzo improprio, nonch� tutte le istruzioni per il montaggio e la manutenzione. Per ultimo, ma per questo non meno importante, generalit� ed indirizzo del costruttore o importatore nel caso si tratti di prodotto extra comunitario per eventualmente "Ringraziarlo", chiedere delucidazioni o rimborso, in caso di inadempimento di quanto dichiarato sulle specifiche di prodotto o difetti di conformit�. Per il settore ciclo purtroppo, tranne che per alcuni prodotti ed aziende coscienziose, le cose non stanno andando nella stessa direzione della marcatura CE. Regole comunitarie a parte, il libretto d�uso deve, in sintesi, comunicarci in modo inequivocabile, in linguaggio comprensibile alla tipologia del soggetto a cui il bene � destinato, le istruzioni per il montaggio, limitazioni d�uso, istruzioni per la manutenzione, condizioni di garanzia e "Chi ha costruito che cosa". Di primo acchito, poich� abituati alle consuetudini dei produttori di biciclette, il ricevere un manuale d�uso anche per delle parti banali di una bicicletta potrebbe sembrare un�esagerazione. Non diremmo la stessa cosa per un rasoio elettrico oppure per un telefono cellulare o una radiosveglia: un paio di pedivelle o un paio di pedali possono anche costare pi� di un phon ... Non fraintendetemi: non intendo dire che ogni pezzo deve avere un manuale di 100 pagine ... Spesso basta un foglietto con quelle quattro informazioni indispensabili. Tutto dipende dal grado di complessit� e dalla pericolosit� del bene. Immaginiamo di acquistare una parte banale come un manubrio e di impiegarlo in situazioni estreme come nel caso della "Down hill". Chi ci assicura che la parte sar� in grado di sopportare le sollecitazioni ? In presenza di sollecitazioni a fatica quale � la durata temporale prevista in presenza di dette sollecitazioni ? Ogni quanto sostituirlo ? A queste domande solo un costruttore serio e conscio di quanto produce, dopo aver ovviamente effettuato tutte le verifiche teoriche ed i relativi test pratici, pu� dare risposta. Purtroppo non bastano i consigli ed i trucchi che leggiamo sulle riviste di settore. Spero che a nessuno capiti l�esperienza della rottura di manubrio nel corso di una discesa pericolosa ... Vi ricordate i test sulle pedivelle comparsi su questa rivista qualche numero fa ? Per non allarmare gli utenti si � precisato che le condizioni delle prove erano ben oltre le reali sollecitazioni a cui sono sottoposti i manufatti. Vorrei aggiungere anche: "Se montate in modo corretto ..." Nel caso delle pedivelle, ad esempio, se la copia di serraggio del bullone che blocca la pedivella al movimento centrale � eccessiva, oppure inferiore ad un minimo indispensabile, si possono generare sollecitazioni anomale che in certi casi possono portare a rottura anche particolari ben dimensionati. In questo caso le istruzioni sono indispensabili a tutelare entrambi: costruttore ed utente. Infatti, se il costruttore ritiene che per la complessit� delle procedure di montaggio o per altro la parte debba essere montata e regolata da un esperto o da personale specializzato, lo deve scrivere e dichiarare chiaramente ed in maniera esplicita. Purtroppo il "Fai da te" in certi casi potrebbe risultare dannoso sia per la salute che per il portafoglio. In questo ultimo caso, spesso le istruzioni sono redatte utilizzando un linguaggio molto pi� vicino agli addetti ai lavori che "All�uomo della strada" facendo spesso riferimento a procedure, strani valori numerici e ad attrezzi (spesso codificati) difficilmente decifrabili da noi comuni mortali. Riprendendo l�esempio del manubrio, omettendo di dichiarare le limitazioni all�utilizzo, il costruttore, il distributore ed il rivenditore (gli ultimi due perch� non ne hanno controllato la presenza nella confezione) si assumono la responsabilit� in caso di danni derivanti dall�utilizzo improprio in quanto l�utilizzatore non ne era a conoscenza. Allargando ulteriormente l�argomento, spesso, seppur ignari, ci vengono propinati prodotti con parti che per loro natura sono incompatibili; � il caso, ad esempio, di un telaio MTB per forcella rigida a cui viene montata una forcella ammortizzata, ecc. Oppure, avete mai analizzato in dettaglio le biciclette pubblicizzate come destinate alle competizioni ad un prezzo estremamente interessante ? Spesso il retro della medaglia � l�impiego di componenti, magari poco visibili ma essenziali ai fini della sicurezza, spesso inadatti all�impiego agonistico: movimento centrale, bloccaggi, mozzi, cerchioni, raggi, manubrio, ecc. Desidero precisare il fatto che non sto dicendo che da domani ci si deve recare dal nostro negoziante di fiducia e pretendere per la bicicletta che abbiamo appena comperato il manuale d�uso e manutenzione per ognuno dei componenti. Le aziende che producono biciclette solitamente integrano all�interno del manuale generale tutte le indicazioni relative alla manutenzione dei componenti significativi. All�acquisto di un componente "after market" per rimpiazzare l�equivalente sulla nostra bicicletta, un reggisella ad esempio, riceviamo unitamente al pezzo le istruzioni per l�uso e la regolazione. Le stesse indicazioni saranno doverosamente riportate sul manuale della bicicletta sul relativo paragrafo. Le cose teoricamente non cambiano. Discorso a parte per coloro che preferiscono farsi assemblare la bicicletta dal proprio negoziante di fiducia utilizzando questo o quel componente after market. Personalmente mi farei consegnare la documentazione di quei componenti significativi: non so voi ... E la garanzia ? Siete certi di avere ben chiaro ogni volta che acquistate una parte o un�intera bicicletta quali sono i termini di garanzia forniti dal costruttore ? Dette condizioni, dovrebbero anch�esse essere riportate ben visibili sulla documentazione fornita con il bene. Uso il condizionale in quanto spesso la fatidica "Garanzia" viene utilizzata per lo pi� come un surplus commerciale. Da precisare che questa, dalla validit� variabile da 6 mesi ad uno o pi� anni dalla data d�acquisto, generalmente viene erogata dietro specifiche condizioni propriamente dette "Condizioni di Garanzia. Queste ad esempio definiscono i limiti di validit� della stessa e comunicano procedure e modalit� di resa del manufatto che presenta vizi di costruzione nonch� i casi specifici in cui non possono essere applicate dette condizioni : ad esempio in caso di impiego agonistico. Le grandi aziende, ma soprattutto le aziende serie e coscienziose, hanno da tempo recepito le normative vigenti sia in Italia che al di fuori dei nostri confini, di conseguenza � consuetudine che unitamente al prodotto vi venga fornito anche un opuscolo o un vero e proprio manuale multilingue che riporta tutto quanto � indispensabile conoscere del prodotto. Richiedetelo al vostro rivenditore se il bene ne � sprovvisto il consiglio �: evitate l�acquisto potrebbe essere il classico "Pacco".

Copyright Mos� Necchio 1998
[email protected]
dal sito: Rally del PO 

Preparazione al Ciclismo

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