Scusi, e le istruzioni ? Quale elettrodomestico, piccolo o grande che sia:
televisione, telefono cellulare, aspirapolvere, ecc. avete acquistato
recentemente ? Oppure: avete acquistato un giocattolo per il vostro bimbo
o da regalare al bimbo di un vostro amico ? Parlo di un pelouche oppure un
semplice sonaglio. Copyright Mos� Necchio 1998 Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i
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di Mos� Necchio
Vi chiederete: ma cosa sta dicendo.
Che nesso c�� tra bicicletta e giocattoli o altri beni di consumo ?
Un attimo di pazienza e sveleremo l�arcano.
Tra tutti questi beni, bicicletta compresa, che i tecnici di marketing
definiscono "Beni di consumo" esiste, o dovrebbe esistere, un
comune denominatore: cio� la presenza di un "Libricino". E si,
signore e signori, tutto quanto viene venduto in Italia deve, o dovrebbe,
essere accompagnato da un manuale d�uso che ne illustra funzionamento,
utilizzo, ecc. Addirittura la legge italiana prevede, attraverso il DLgsl
115/1995, l�obbligatoriet� di fornire a corredo di tutto quanto venduto
al consumatore le informazioni indispensabili a comunicare il corretto
utilizzo ed alla manutenzione del bene. Non parliamo delle norme
comunitarie che, considerando giustamente la salute e la tutela del
consumatore, prevedono test, procedure ed altro che vanno ben oltre la
produzione e la fornitura del manuale. Riformulando la domanda d�apertura
questa volta in tema ciclistico: avete acquistato recentemente un�intera
bicicletta, accessori da destinare a quella che gi� possedete,
abbigliamento, strumentazione, ecc. ? Avete trovato a corredo anche il
manuale d�uso ? Posso, attraverso una piccola indagine svolta tra i
ciclisti della mia citt�, anticipare la risposta: Si ! per il 50% dei
casi. Ed il rimanente 50 % ? Affrontiamo per gradi quali sono le diverse
implicazioni derivanti dalla presenza o meno del fatidico
"Libricino" o "Pezzo di carta". Da un punto di vista
legale, la legge stabilisce che la responsabilit� per danni a cose e
persone derivanti da un�errata utilizzazione del bene sia da attribuire
al costruttore/produttore. Tuttavia, seppur la stampa ne ha dato poco
risalto, in seguito ad un contenzioso derivante da un danno subito da un
collega ciclista che giustamente ha richiesto un procedimento giudiziario,
si � svolto qualche tempo fa un processo che ha portato all�emissione
di una sentenza clamorosa. Questa, emessa dai giudici veronesi (Trib.Verona
23 Febbraio 1995), ha stabilito tra le altre cose che: "�
responsabile del danno il rivenditore che commercializza un macchinario
privo di libretto di istruzioni ..." creando un precedente che
immagino abbia preoccupato non poco tutti coloro che producono e/o
commercializzano cicli o parti di essi. Avete letto bene: anche chi
commercializza ! Il vostro negoziante di fiducia non pu� e non deve
deresponsabilizzarsi per le parti che commercializza, assembla, modifica e
vi propina. La legge impone che (ma al di sopra di questa dovrebbe esserci
la seriet� e la deontologia professionale) anche il negoziante deve
garantire la bont� e l�idoneit� all�utilizzo della merce che vende.
Quindi civilmente responsabile a risarcire eventuali danni subiti dal suo
cliente. Avete notato che sulla maggior parte delle apparecchiature che ci
circondano � impresso un simbolo con riportato, seppur un po�
stilizzato, la dicitura "CE" ? Il "marchietto"
comunica a tutti noi consumatori che l�apparecchio, la macchina, il
giocattolo, il capo di abbigliamento, ecc. � stato costruito, verificato
e certificato secondo quanto le norme comunitarie prevedono a riguardo per
quella classe di bene: industriale o di consumo che sia. In breve, le
norme comunitarie stabiliscono una serie di procedure e verifiche
finalizzate a massimizzare il fattore di sicurezza intrinseco del bene a
salvaguardia della salute dell�utilizzatore. Ad esempio, secondo la
"Marcatura CE", il costruttore � tenuto a produrre, qualora
venisse richiesto dalle autorit� competenti in corso di indagine, un
"Fascicolo tecnico" che illustra calcoli, test di durata,
ragioni tecniche, ecc. che hanno portato il progettista ad adottare quella
o quell�altra soluzione. Inoltre, ogni bene venduto deve avere a corredo
un manuale di istruzioni che comunichi all�utilizzatore le modalit� ed
i limito di impiego, i rischi derivanti da un utilizzo improprio, nonch�
tutte le istruzioni per il montaggio e la manutenzione. Per ultimo, ma per
questo non meno importante, generalit� ed indirizzo del costruttore o
importatore nel caso si tratti di prodotto extra comunitario per
eventualmente "Ringraziarlo", chiedere delucidazioni o rimborso,
in caso di inadempimento di quanto dichiarato sulle specifiche di prodotto
o difetti di conformit�. Per il settore ciclo purtroppo, tranne che per
alcuni prodotti ed aziende coscienziose, le cose non stanno andando nella
stessa direzione della marcatura CE. Regole comunitarie a parte, il
libretto d�uso deve, in sintesi, comunicarci in modo inequivocabile, in
linguaggio comprensibile alla tipologia del soggetto a cui il bene �
destinato, le istruzioni per il montaggio, limitazioni d�uso, istruzioni
per la manutenzione, condizioni di garanzia e "Chi ha costruito che
cosa". Di primo acchito, poich� abituati alle consuetudini dei
produttori di biciclette, il ricevere un manuale d�uso anche per delle
parti banali di una bicicletta potrebbe sembrare un�esagerazione. Non
diremmo la stessa cosa per un rasoio elettrico oppure per un telefono
cellulare o una radiosveglia: un paio di pedivelle o un paio di pedali
possono anche costare pi� di un phon ... Non fraintendetemi: non intendo
dire che ogni pezzo deve avere un manuale di 100 pagine ... Spesso basta
un foglietto con quelle quattro informazioni indispensabili. Tutto dipende
dal grado di complessit� e dalla pericolosit� del bene. Immaginiamo di
acquistare una parte banale come un manubrio e di impiegarlo in situazioni
estreme come nel caso della "Down hill". Chi ci assicura che la
parte sar� in grado di sopportare le sollecitazioni ? In presenza di
sollecitazioni a fatica quale � la durata temporale prevista in presenza
di dette sollecitazioni ? Ogni quanto sostituirlo ? A queste domande solo
un costruttore serio e conscio di quanto produce, dopo aver ovviamente
effettuato tutte le verifiche teoriche ed i relativi test pratici, pu�
dare risposta. Purtroppo non bastano i consigli ed i trucchi che leggiamo
sulle riviste di settore. Spero che a nessuno capiti l�esperienza della
rottura di manubrio nel corso di una discesa pericolosa ... Vi ricordate i
test sulle pedivelle comparsi su questa rivista qualche numero fa ? Per
non allarmare gli utenti si � precisato che le condizioni delle prove
erano ben oltre le reali sollecitazioni a cui sono sottoposti i manufatti.
Vorrei aggiungere anche: "Se montate in modo corretto ..." Nel
caso delle pedivelle, ad esempio, se la copia di serraggio del bullone che
blocca la pedivella al movimento centrale � eccessiva, oppure inferiore
ad un minimo indispensabile, si possono generare sollecitazioni anomale
che in certi casi possono portare a rottura anche particolari ben
dimensionati. In questo caso le istruzioni sono indispensabili a tutelare
entrambi: costruttore ed utente. Infatti, se il costruttore ritiene che
per la complessit� delle procedure di montaggio o per altro la parte
debba essere montata e regolata da un esperto o da personale
specializzato, lo deve scrivere e dichiarare chiaramente ed in maniera
esplicita. Purtroppo il "Fai da te" in certi casi potrebbe
risultare dannoso sia per la salute che per il portafoglio. In questo
ultimo caso, spesso le istruzioni sono redatte utilizzando un linguaggio
molto pi� vicino agli addetti ai lavori che "All�uomo della
strada" facendo spesso riferimento a procedure, strani valori
numerici e ad attrezzi (spesso codificati) difficilmente decifrabili da
noi comuni mortali. Riprendendo l�esempio del manubrio, omettendo di
dichiarare le limitazioni all�utilizzo, il costruttore, il distributore
ed il rivenditore (gli ultimi due perch� non ne hanno controllato la
presenza nella confezione) si assumono la responsabilit� in caso di danni
derivanti dall�utilizzo improprio in quanto l�utilizzatore non ne era
a conoscenza. Allargando ulteriormente l�argomento, spesso, seppur
ignari, ci vengono propinati prodotti con parti che per loro natura sono
incompatibili; � il caso, ad esempio, di un telaio MTB per forcella
rigida a cui viene montata una forcella ammortizzata, ecc. Oppure, avete
mai analizzato in dettaglio le biciclette pubblicizzate come destinate
alle competizioni ad un prezzo estremamente interessante ? Spesso il retro
della medaglia � l�impiego di componenti, magari poco visibili ma
essenziali ai fini della sicurezza, spesso inadatti all�impiego
agonistico: movimento centrale, bloccaggi, mozzi, cerchioni, raggi,
manubrio, ecc. Desidero precisare il fatto che non sto dicendo che da
domani ci si deve recare dal nostro negoziante di fiducia e pretendere per
la bicicletta che abbiamo appena comperato il manuale d�uso e
manutenzione per ognuno dei componenti. Le aziende che producono
biciclette solitamente integrano all�interno del manuale generale tutte
le indicazioni relative alla manutenzione dei componenti significativi.
All�acquisto di un componente "after market" per rimpiazzare l�equivalente
sulla nostra bicicletta, un reggisella ad esempio, riceviamo unitamente al
pezzo le istruzioni per l�uso e la regolazione. Le stesse indicazioni
saranno doverosamente riportate sul manuale della bicicletta sul relativo
paragrafo. Le cose teoricamente non cambiano. Discorso a parte per coloro
che preferiscono farsi assemblare la bicicletta dal proprio negoziante di
fiducia utilizzando questo o quel componente after market. Personalmente
mi farei consegnare la documentazione di quei componenti significativi:
non so voi ... E la garanzia ? Siete certi di avere ben chiaro ogni volta
che acquistate una parte o un�intera bicicletta quali sono i termini di
garanzia forniti dal costruttore ? Dette condizioni, dovrebbero anch�esse
essere riportate ben visibili sulla documentazione fornita con il bene.
Uso il condizionale in quanto spesso la fatidica "Garanzia"
viene utilizzata per lo pi� come un surplus commerciale. Da precisare che
questa, dalla validit� variabile da 6 mesi ad uno o pi� anni dalla data
d�acquisto, generalmente viene erogata dietro specifiche condizioni
propriamente dette "Condizioni di Garanzia. Queste ad esempio
definiscono i limiti di validit� della stessa e comunicano procedure e
modalit� di resa del manufatto che presenta vizi di costruzione nonch� i
casi specifici in cui non possono essere applicate dette condizioni : ad
esempio in caso di impiego agonistico. Le grandi aziende, ma soprattutto
le aziende serie e coscienziose, hanno da tempo recepito le normative
vigenti sia in Italia che al di fuori dei nostri confini, di conseguenza
� consuetudine che unitamente al prodotto vi venga fornito anche un
opuscolo o un vero e proprio manuale multilingue che riporta tutto quanto
� indispensabile conoscere del prodotto. Richiedetelo al vostro
rivenditore se il bene ne � sprovvisto il consiglio �: evitate l�acquisto
potrebbe essere il classico "Pacco".
[email protected]
dal sito: Rally del PO
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